Cosa è possibile segnalare

Sono considerate rilevanti tutte le segnalazioni relative a comportamenti, rischi, reati, irregolarità a danno di persone fisiche, giuridiche o dell’interesse pubblico, questa può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

  • Penalmente rilevanti;
  • Poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
  • Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
  • Suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’ente;
  • Suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
  • Pregiudizievoli per gli utenti dell’ente per i dipendenti e altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’ente.

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale, rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o che investano la sfera dei rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale e del Comitato Unico di Garanzia.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo rivestito.

Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono invece essere considerate meritevoli di tutela in quanto è necessario tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l’amministrazione o l’ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Resta infine fermo il requisito della veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito un elenco delle diverse tipologie di illeciti che è possibile selezionare all’atto di creazione di una segnalazione:

  • accessi indebiti agli applicativi informatici (anche mediante l’uso di credenziali altrui);
  • utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedi, permessi sindacali);
  • irregolarità nell’attestazione delle presenze in ufficio;
  • autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale;
  • sprechi;
  • favoritismi;
  • false dichiarazioni;
  • ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali;
  • procedure concorsuali non trasparenti;
  • violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro;
  • Corruzione
  • Istigazione alla corruzione
  • Abuso
  • Furto
  • Illecito
  • Mobbing
  • Assenteismo
  • Comportamenti violenti o molesti
  • Altro

Non rientrano quindi nelle segnalazioni:

  • meri sospetti o voci;
  • rimostranze personali del segnalante;
  • rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
  • rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

Quando segnalare

Per procedere alla segnalazione è sufficiente essere venuti a conoscenza di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un’irregolarità o un fatto illecito si sia verificato; non è pertanto necessario essere certi dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore.

Cosa indicare nella segnalazione

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno circostanziare il più possibile la segnalazione indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E’ utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

La segnalazione, pertanto, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

  • generalità del soggetto che effettua la segnalazione. Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing, i dati identificativi (nome, cognome) devono essere forniti obbligatoriamente in quanto le segnalazioni anonime non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, la stessa verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati; - eventuali suoi recapiti ai quali possa essere contattato "riservatamente"; - gli autori del comportamento segnalato ed eventuali altri soggetti coinvolti, anche esterni all'Agenzia, ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione; - una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riferiti da altri soggetti diversi dal denunciante); - se conosciute, le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dei fatti segnalati, specificando se l'attività risulta ancora in corso; - eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati; - ogni altra informazione, osservazione o commento di ausilio nel riscontro dei fatti segnalati.